lunedì 30 gennaio 2012

Decreto Semplificazioni

Nel decreto previste semplificazioni per ciò che riguarda i lavoratori stagionali. Le nuove norme permetteranno ai datori di lavoro tempi più veloci per l'assunzione di lavoratori stagionali extracomunitari. 


Art. 26 – (Misure di semplificazione in materia di assunzioni di lavoratori stagionali in agricoltura)

1. All’articolo 24, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora lo sportello unico per l’immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

b) il lavoratore stagionale nell’anno precedente abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo».

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, la durata dell’autorizzazione al lavoro stagionale originariamente concessa può essere prorogata in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.».

2. L’autorizzazione al lavoro stagionale di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, può essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all’articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed è rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell’avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell’autorità consolare e la validità del permesso di soggiorno per lavoro stagionale si intende prorogata, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all’articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto.».







martedì 24 gennaio 2012

Censimento: per gli stranieri che non rispondono è a rischio la richiesta della cittadinanza

Si segnalano di seguito alcune problematiche che possono insorgere per le persone straniere che nel corso dell'attuale censimento ISTAT non dovessero rispondere allo stesso.

Le conseguenze per coloro che non compilano il questionario del censimento Istat 2011 sono rilevanti, a partire dalla cancellazione dall'anagrafe. Tra quelli che rischiano di più ci sono i cittadini stranieri, che possono mettere a rischio l'accesso a importanti diritti e anche la domanda per l'ottenimento della cittadinanza italiana.La non compilazione del questionario infatti, oltre alla sanzione amministrativa, comporta la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente. Un atto dalle conseguenze concrete per i cittadini visto che l'anzianità di residenza è un requisito per accedere a diverse prestazioni sociali e servizi.
La compilazione del questionario da parte dei cittadini stranieri può essere inoltre complicata dalle difficoltà linguistiche dato che l'Istat ha stampato questionari e istruzioni esclusivamente in italiano. 

A tale proposito si informa che i questionari tradotti in lingue straniere sono reperibili al sito www.censimentopopolazione.istat.it cliccando alla voce "tutto sul questionario" - canale "multilanguage".





























Fonte: www.immigrazione.regione.umbria.it




domenica 15 gennaio 2012

Comunicazioni obbligatorie per l’assunzione di lavoratori non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia

Le comunicazioni obbligatorie (CO) sono quelle che i datori di lavoro pubblici e privati devono trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.

A partire dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il “modello Q”, ma assolveranno gli obblighi previsti dall’art. 36 bis del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione inviando il modello “Unificato Lav” nei tempi previsti dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente all’assunzione.

Modello Unificato Lav
E’ il modulo mediante il quale tutti i datori di lavoro pubblici e privati, di qualsiasi settore adempiono all’obbligo di comunicazione dell’assunzione dei lavoratori, della proroga, trasformazione e cessazione dei relativi rapporti di lavoro, direttamente o tramite i soggetti abilitati.
Nel dettaglio, il modulo Unificato Lav consente la gestione delle comunicazioni inerenti:
· instaurazione di rapporto di lavoro;
· proroga di rapporto di lavoro;
· trasformazione di rapporto di lavoro;
· distacco;
· trasferimento del lavoratore;
· cessazione del rapporto di lavoro.

Le sezioni:
2. Datore di lavoro
3. Lavoratore
9. Dati invio
vengono sempre compilate, indipendentemente dal tipo di comunicazione.

Struttura del Modulo
Il modulo è composto da otto sezioni 

Quadro datore di lavoro
In questa sezione vengono indicati i dati identificativi del datore di lavoro obbligato e della sede di lavoro.

Codice fiscale Si inserisce il codice fiscale numerico a 11 cifre. Le ditte individuali ed i professionisti inseriscono il proprio codice fiscale alfanumerico
Denominazione datore di lavoro Si inserisce la ragione sociale del datore di lavoro ovvero il cognome e il nome in caso di ditta individuale o di professionista
Cognome, nome, sesso, data di nascita, comune (o stato estero) di nascita - Cittadinanza
Questi campi vengono compilati nel caso in cui il datore di lavoro in quanto persona fisica o in qualità di legale rappresentante nel caso di persona giuridica, sia di cittadinanza extracomunitaria o neo comunitaria in regime transitorio. Va compilato sempre (anche per i datori di lavoro non extracomunitari) quando vengono compilati i campi relativi alla sezione

Quadro lavoratore
In questa sezione vengono indicati i dati identificativi del lavoratore

Codice fiscale Si inserisce il codice fiscale del lavoratore anche nei casi in cui lo stesso viene rilasciato in via provvisoria. In questi ultimi casi esso è composto da 11 caratteri numerici
Cognome – nome - sesso - data di nascita - comune o stato estero di nascita Si inseriscono le informazioni anagrafiche del lavoratore. I campi relativi al sesso e comune o stato estero di nascita vengono selezionati dalle tabelle di riferimento
Cittadinanza Si inserisce la cittadinanza del lavoratore selezionandola dalla tabella “cittadinanza”
Comune di domicilio - CAP – indirizzo di domicilio Si inseriscono il Comune, il CAP e l’indirizzo del domicilio del lavoratore. il Comune si seleziona dalla tabella “Comuni e stati esteri”. Tale campo identifica il servizio competente nel cui elenco anagrafico va inserito il lavoratore. Il domicilio del lavoratore deve essere nel territorio nazionale. Nei casi di domicilio all’estero va indicata la sede ove ha luogo la prestazione di lavoro.
Livello di istruzione Si inserisce il livello di istruzione del lavoratore selezionando l’informazione livello di studio dalla tabella “titolo di studio” . Nel caso di lavoratori stranieri va valorizzata sempre la voce “nessun titolo di studio”.
Titolo di soggiorno Questo campo viene compilato nel caso in cui il lavoratore sia di cittadinanza extracomunitaria o neo comunitaria in regime transitorio. La tipologia viene selezionata dall’apposita tabella “status straniero”. La voce “in rinnovo” indica il possesso di un
documento scaduto per il quale è stata avanzata richiesta di rinnovo non ancora evasa
Numero del titolo di soggiorno Si inserisce il numero della carta o del titolo di soggiorno in corso di validità. In caso di documento “in rinnovo” viene indicato il numero di ricevuta rilasciata dall’ufficio postale presso il quale è stata inoltrata l’istanza di rinnovo
Motivo del titolo di soggiorno Si inserisce il motivo del titolo attingendo dalla tabella “motivo permesso”
Scadenza del titolo di soggiorno Si inserisce la data di scadenza del titolo di soggiorno, o documento equivalente, al momento della comunicazione, sia nel caso di primo titolo che dei successivi rinnovi. In caso di documento “in rinnovo” va inserita la data di scadenza del titolo di soggiorno originaria. In caso di documento “in attesa di titolo” va indicata la data “convenzionale” 01/01/1900. In caso di “carta permanente” si inserisce la data convenzionale 31/12/2099. Nel caso in cui lo status è valorizzato con il campo “altro provvedimento”, si inserisce la data del provvedimento medesimo.
Questura che ha rilasciato il titolo di soggiorno Si inserisce la sede della questura che ha rilasciato il titolo di soggiorno selezionandola dalla tabella “Questure”. Il campo non va compilato nel caso in cui il titolo di soggiorno sia “in attesa di permesso” o “in rinnovo”.

Per maggiori informazioni potete consultare il Manuale del Ministero del Lavoro da p. 6 a 10.

lunedì 9 gennaio 2012

Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno

Nella Gazzetta ufficiale del 31 dicembre scorso è stato pubblicato il Decreto del 6 ottobre 2011 che prevede una tassa che va dagli 80 ai 200 euro per chi chieda il rilascio o l'ennesimo rinnovo del permesso di soggiorno. Soldi che vanno ad aggiungersi a quanto gli stranieri residenti in Italia già versano per i costi amministrativi della pratica.
Il "Contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso  di  soggiorno" è previsto dal decreto del 6 ottobre 2011 dell'ex ministro dell'Economia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La tassa varia a seconda del tipo di permesso richiesto: "La misura del contributo per il rilascio e rinnovo  del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore  ad anni diciotto è determinata come segue: 
Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore  a tre mesi e inferiore o pari a un anno; 
Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni; 
Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo". 
La nuova tassa agirà dal 30 gennaio prossimo e non si applicherà ai richiedenti asilo.

I soldi così incassati dallo Stato andranno per in Fondo rimpatri, "finalizzato a finanziare  le  spese connesse  al  rimpatrio  dei  cittadini  stranieri  rintracciati  in posizione irregolare sul  territorio  nazionale  verso  il  Paese  di origine", in parte andranno al ministero dell'Interno per finanziare le attività di "ordine pubblico e sicurezza" del dipartimento della Pubblica sicurezza e le attività di accoglienza di competenza del Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione.

In questi giorni sono ci sono state numerose polemiche ma eliminare il il nuovo contributo sarà difficile, soprattutto in tempi brevi. Bisognerebbe infatti modificare la legge sulla sicurezza del 2009, che l'ha istituito, e quindi tentare la strada parlamentare sfidando il veto di Lega e Pdl.
Intanto però il governo cerca di ridurne gli effetti. 
“Fin dai prossimi giorni  sarà analizzata, d’intesa con il Ministero dell’Economia, la possibilità di introdurre una sostanziale riduzione degli importi del contributo, anche prevedendo esenzioni per particolari situazioni di reddito o composizione del nucleo familiare” ha spiegato giovedì sera il sottosegretario all’Interno Saverio Ruperto.
La revisione del contributo dovrebbe insomma tutelare redditi bassi e famiglie numerose. Il nuovo esecutivo sembra però aver chiaro anche quanto è ingiusto chiedere soldi a chi ha il permesso di soggiorno per finanziare le espulsioni.
“Una cosa – ha sottolineato Ruperto -  è contribuire, giustamente, alla copertura dei costi amministrativi legati al rilascio del permesso di soggiorno e alle altre attività connesse alla gestione del fenomeno immigratorio, altra cosa è invece aver introdotto un contributo a carico degli immigrati regolari, destinato al sostegno dei costi dei rimpatri degli irregolari”.