mercoledì 28 marzo 2012

Lavoro stagionale. Firmato il Decreto


Sono previsti 35.000 ingressi per "lavoro stagionale".

Le domande si possono già compilare, ma per l'invio si deve attendere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 




Il Decreto che annuncia la possibilità di ingresso per "lavoro stagionale" è stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Si tratta del DPCM del 13.03.2012. Sono previsti 35.000 ingressi di cittadini stranieri, ripartiti per Province in base ai criteri indicati nella Circolare del 5 aprile 2012 (vedi), che provengono dai seguenti paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.

Chi ha la cittadinanza di altri paesi, non potrà fare domanda. Le 35.000 quote saranno ripartite tra le Regioni e le Province Autonome. 

Le domande (Modello C-Stag) possono essere già compilate dai datori di lavoro su sito dedicato del Ministero dell'Interno; clicca QUI, per accedere al sito dedicato. 

Ricordiamo che i migranti che in passato hanno già usufruito di almeno due permessi di soggiorno per "lavoro stagionale", tramite il datore di lavoro, potrà ricevere un nulla osta pluriennale, quindi la possibilità di trovare un'altra occupazione al termine del lavoro stagionale del 2012. Inoltre, se il lavoratore ha già avuto un contratto di lavoro stagionale nell'ultimo anno e se non ci saranno comunicazioni da parte dell'Autorità, la domanda di ingresso sarà considerata accettata trascorsi 20 giorni dall'invio. In tal caso il lavoratore potrà recarsi direttamente presso la sede consolare italiana e chiedere in visto di ingresso.

Il Decreto prevede anche l'ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato un programma di formazione professionale nel Paese di origine, così come previsto dall'Art. 23 del Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 286/98). 

venerdì 16 marzo 2012

Permesso a punti. Ecco cosa prevede


Un permesso a punti per chi richiede il primo rilascio del permesso di soggiorno 

Dal 12 marzo viene applicata la nuova normativa per chi entra in Italia per la prima volta e richiede un permesso rinnovabile: con la firma dell'Accordo di integrazione, gli stranieri ricevono 16 punti subito e si impegnano a raggiungere 30 punti in 2 (massimo 3) anni. 
Ma i punti si potranno anche perdere.



L'Accordi di integrazione è entrato in vigore dal 12 marzo, ma per vederlo all’opera sarà necessario attendere i primi nuovi ingressi in Italia con un visto che consente di richiedere un permesso di soggiorno rinnovabile, come quelli per lavoro o famiglia. 
La decisione è stata presa dal Governo Berlusconi, ma è entrata in vigore solo da pochi giorni. Dopo la tassa di soggiorno arriva un nuovo obbligo per gli immigrati NON comunitari, che, se di età superiore ai sedici anni (ad esclusione delle persone affette da patologie, dei minori non accompagnati e delle vittime di tratta), dovranno sottoscrivere un Accordo.
La firma li obbliga a seguire un percorso di inserimento e li inserisce dentro un ambizioso sistema di crediti e debiti, che introduce nuovi doveri, ma pochi diritti e tutti sulla carta. La firma è obbligatoria, perché è legata al rilascio del primo permesso di soggiorno. 
Agli stranieri saranno assegnati da subito 16 punti, che potranno aumentare se si seguiranno con esito positivo i corsi di lingua livello A2, di educazione civica (che saranno organizzati dalle Prefetture in 19 lingue). Concorrono all'aumento dei punti anche scelta del medico di base, la frequenza di percorsi formativi, l'avvio di attività imprenditoriali, la stipula di contratti di affitto. Al contrario ogni tipo di condanna civile o penale (anche non definitiva), illeciti amministrativi (multe) o tributari e altre misure punitive causeranno la perdita di punti. Chi perde tutti i punti, perderà il permesso di soggiorno; è previsto dall'Art. 4 bis del Testo Unico e si applica a tutti, ma ci sono delle eccezioni: soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea.
Da parte sua lo Stato, che firmerà l'Accordo, assicura la parità di trattamento e il dovere di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Secondo l’art 2 coma 6 del Decreto, “lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero…”. Si tratta di un'affermazione davvero ambiziosa, che, se impugnata dagli stranieri sfruttati o vessati, potrebbe aprire la strada per l'ennesima tutela per via giudiziaria dei diritti di parità di trattamento, già sanciti dalla Costituzione, e che dovrebbero essere assicurati attraverso adeguate misure politiche e non tramite percorsi discutibili come quello del permesso a punti.
L'Accordo di integrazione sarà firmato in due copie: una in italiano e l'altra, conforme all'originale, in una lingua comprensibile allo straniero di nuovo ingresso.
I punti saranno contenuti nel permesso elettronico e potranno essere verificati dal titolare del permesso di soggiorno attraverso un sito dedicato [vedi]. Pertanto, l'applicazione dell'Accordo di integrazione, in base all'andamento dei punti, potrà dare i seguenti scenari:
1) ACCORDO RISPETTATO se entro 2, massimo 3 anni, lo straniero raggiunge almeno 30 punti, supera l'esame di lingua italiana (livello A2) e la prova di cultura civica; l'aumento dei punti o la loro perdita prosegue negli anni successivi e, se scende sotto i 30 punti, non pregiudica il rispetto dell'Accordo.
2) ACCORDO NON RISPETTATO e conseguente espulsione se dopo 3 anni non sono stati raggiunti almeno 30 punti, se non si è superato l'esame di lingue italiana (livello A2) o se non si è frequentato con esito positivo il corso di cultura civica. L'Accordo non viene rispettato anche nel caso in cui si perdono tutti i punti. Se lo straniero che non rispetta l'accordo si troverà nella condizione di non poter essere espulso, l’inadempimento dell’accordo viene sospeso.
Come già detto, il rispetto dell'Accordo sembra essere tutto sulle spalle degli stranieri, ma la firma da parte dello Stato, che si impegna a garantire una sostanziale uguaglianza, può dare sostanza giuridica a un dovere che fino ad oggi era solo un obiettivo costituzionale: garantire pari diritti.