sabato 24 novembre 2012

Minori non accompagnati in Italia



La giornata mondiale dell'infanzia del 20 Novembre nasce dall'approvazione della Convenzione Onu  sui diritti dell'infanzia, dell'Assemblea delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia nel 1991 con la legge n. 176.
Il documento esprime il largo consenso su quali siano gli obblighi degli stati e della comunità internazionale nei confronti dell'infanzia. Tra i principi sanciti, quattro sono fondamentali: il principio di non discriminazione sancito all'art.2; il superiore interesse del bambino sancito dall'art. 3; il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo; l'ascolto delle opinioni del bambino sancito dall'art. 12, quest'ultimo prevede il diritto dei bambini di essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardino, di conseguenza è dovere dell'adulto tenere in considerazioni le opinioni espresse. L'art. 12 dichiara la necessità di nominare una figura addetta all'ascolto, stabilire i tempi e cercare di farlo esprimere al meglio, se la persona appartiene ad enti pubblici, deve possedere una preparazione qualificata.
Nell'articolo 20 della Convenzione viene sancito il diritto dei minori, temporaneamente o definitivamente privati del loro ambiente familiare, a ricevere l’assistenza e la protezione dello Stato in cui si trovano.
La condizione dei minori stranieri non accompagnati e` stata fino ad oggi trattata marginalmente nel diritto comunitario, prendendo in considerazione in ogni caso solo la dimensione di “straniero”.
In Italia l’assegnazione della tutela avviene per risoluzione di un organismo giudiziario (un giudice o il Tribunale) che designa la persona o l’istituzione incaricata ed effettua altresi` un’attivita` di controllo del suo operato.
In base alla legislazione nazionale per “minori stranieri non accompagnati” si intendono i minorenni non aventi cittadinanza italiana o d’altri Stati dell’Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si ritrovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privi d’assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o d’altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano (art. 1, comma 2 del DPCM 535/99; D.P.R. 303/2004, art. 1).
Ci sono criteri oggettivi di concessione del permesso di soggiorno, tutti i minori che si trovano nel sistema di protezione dovrebbero ottenere un permesso valido fino ai 18 anni (permesso di soggiorno per minore eta`). 
La Legge 129/2011 di conversione del decreto legge n. 89/11 pubblicata in G.U. Il 05.08.2011 ha modificato l’art. 32 del Testo Unico sull’immigrazione (D.lgs.286/1998), già modificato dalla Legge 94/2009.
Prima della modifica approvata con Legge 129/2011, l’art. 32 prevedeva che ai fini dell’ottenimento di un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età i minori stranieri non accompagnati dovessero soddisfare due requisiti previsti dalla norma: essere affidati o sottoposti a tutela, trovarsi in Italia da almeno tre anni e aver partecipato a un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni. Secondo questa precedente normativa, i minori che non potevano dare prova di essere sul territorio italiano da almeno tre anni e di aver aderito a un progetto di integrazione da almeno due anni, potevano riscontare delle difficoltà ad ottenere un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età anche se affidati o sottoposti a tutela.
L’art. 32 come modificato dalla Legge 129/2011 stabilisce invece che i requisiti previsti dalla normativa al fine dell’ottenimento di un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età siano alternativi fra loro, per cui possono ottenere la conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età i minori stranieri non accompagnati che si trovino in una delle seguenti condizioni: essere affidati o sottoposti a tutela e aver ricevuto un parere positivo da parte del Comitato minori stranieri oppure trovarsi in Italia da almeno tre anni e aver partecipato a un progetto di integrazione sociale civile per almeno due anni.
La presa in carico di un minore straniero non accompagnato vincola il Comune ad una serie di azioni che rendono concreta la protezione giuridica del minore medesimo, oltre che quella materiale e socio-psicologica. In capo al Comune sussiste l’obbligo di segnalare al Comitato per i minori stranieri i minori presi in carico dai Servizi Sociali, di conseguenza il Comitato sara` in grado di verificare le misure di protezione attivate nei confronti del minore ed eventualmente individuare l’opportunita` di un rimpatrio volontario assistito o l’avvio di un percorso di integrazione in Italia. L’ordinamento giuridico, inoltre, obbliga l’Ente Locale a segnalare i minori in stato di abbandono alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e ad esplicitare luogo e condizioni materiali in cui si trovano i minori stessi.

Nell'intervista andata in onda Martedì 20 novembre, durante la trasmissione “Ondemigranti” abbiamo avuto modo di confrontarci con Carlotta Bellini, responsabile dell'area protezione di Save the Children. organizzazione internazionale indipendente che dal 1919 lavora per migliorare concretamente la vita dei bambini in Italia e nel mondo.
Nell'ottobre 2011 Save the Children ha pubblicato il rapporto L’accoglienza temporanea dei minori stranieri non accompagnati arrivati via mare a Lampedusa nel contesto dell’emergenza umanitaria Nord Africa, in cui si descrivono le condizioni di accoglienza dei minori non accompagnati trasferiti, tra luglio e settembre 2011, da Lampedusa nelle 24 Strutture di Accoglienza Temporanea (SAT) che si trovano in Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia e Toscana.
In circa 3 mesi sono stati 1.028 i minori non accompagnati trasferiti da Lampedusa nelle SAT, pari al 40% circa dei minori non accompagnati sbarcati a Lampedusa dall‟inizio del 2011 (2.594). Di questi, 572 (pari al 56%) hanno tra i 16 ed i 17 anni; i più grandi, che hanno compiuto 18 anni nel 2011, essendo nati nel 1993, sono 116 (pari al 11%). 334 minori (33%) hanno tra i 14 ed i 16 anni. I più piccoli sono 6, di cui 2 hanno 12 anni e 4 13 anni. La maggior parte dei minori non accompagnati trasferiti da Lampedusa nelle SAT proviene dalla Libia  ed è originaria di paesi dell‟Africa sub-sahariani. Gli altri sono originari di Pakistan  e Bangladesh, Corno d‟Africa e Libia (4). Sono invece 295 i minori non accompagnati provenienti dalla Tunisia ed originari di questo Paese, tutti trasferiti da Lampedusa in Sicilia , Calabria  e Campania.
Carlotta Bellini ha sottolineato le diverse criticità causate dalla mancanza di un sistema nazionale di tutela ed una normativa standardizzata e coordinata centralmente, sottolineando come l'assenza di queste  procedure standard non permetta la soddisfazione dei bisogni dei minori nel lungo periodo, sia italiani che  stranieri. 





1Art. 20 Convenzione ONU sui diritti dell'infazia
1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica. 

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