sabato 21 aprile 2012

Via libera al lavoro stagionale

Il decreto flussi per lavoro stagionale 
è stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale


Dalla mattina del 21 aprile è possibile inviare le domande di assunzione per i lavoratori non comunitari, da impiegare nel lavoro stagionale.

Ricordiamo che:
  • la domande vanno compilate e inviate attraverso il sito nullaostalavoro.interno.it;
  • che per richiedere il nulla osta al lavoro stagionale si deve usare il modello C;
  • che le domande vanno inviate a cura di chi assume;
  • che i cittadini stranieri di paesi comunitari devono essere cittadini di uno dei seguenti paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
  • che, solo in alcuni casi e in assenza di risposta da parte, trascorsi 20 giorni dall'invio della domanda, questa va considerata accettata d'ufficio. 
Per maggiori informazioni, vai alla pagina seguente >

mercoledì 28 marzo 2012

Lavoro stagionale. Firmato il Decreto


Sono previsti 35.000 ingressi per "lavoro stagionale".

Le domande si possono già compilare, ma per l'invio si deve attendere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 




Il Decreto che annuncia la possibilità di ingresso per "lavoro stagionale" è stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Si tratta del DPCM del 13.03.2012. Sono previsti 35.000 ingressi di cittadini stranieri, ripartiti per Province in base ai criteri indicati nella Circolare del 5 aprile 2012 (vedi), che provengono dai seguenti paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.

Chi ha la cittadinanza di altri paesi, non potrà fare domanda. Le 35.000 quote saranno ripartite tra le Regioni e le Province Autonome. 

Le domande (Modello C-Stag) possono essere già compilate dai datori di lavoro su sito dedicato del Ministero dell'Interno; clicca QUI, per accedere al sito dedicato. 

Ricordiamo che i migranti che in passato hanno già usufruito di almeno due permessi di soggiorno per "lavoro stagionale", tramite il datore di lavoro, potrà ricevere un nulla osta pluriennale, quindi la possibilità di trovare un'altra occupazione al termine del lavoro stagionale del 2012. Inoltre, se il lavoratore ha già avuto un contratto di lavoro stagionale nell'ultimo anno e se non ci saranno comunicazioni da parte dell'Autorità, la domanda di ingresso sarà considerata accettata trascorsi 20 giorni dall'invio. In tal caso il lavoratore potrà recarsi direttamente presso la sede consolare italiana e chiedere in visto di ingresso.

Il Decreto prevede anche l'ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato un programma di formazione professionale nel Paese di origine, così come previsto dall'Art. 23 del Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 286/98). 

venerdì 16 marzo 2012

Permesso a punti. Ecco cosa prevede


Un permesso a punti per chi richiede il primo rilascio del permesso di soggiorno 

Dal 12 marzo viene applicata la nuova normativa per chi entra in Italia per la prima volta e richiede un permesso rinnovabile: con la firma dell'Accordo di integrazione, gli stranieri ricevono 16 punti subito e si impegnano a raggiungere 30 punti in 2 (massimo 3) anni. 
Ma i punti si potranno anche perdere.



L'Accordi di integrazione è entrato in vigore dal 12 marzo, ma per vederlo all’opera sarà necessario attendere i primi nuovi ingressi in Italia con un visto che consente di richiedere un permesso di soggiorno rinnovabile, come quelli per lavoro o famiglia. 
La decisione è stata presa dal Governo Berlusconi, ma è entrata in vigore solo da pochi giorni. Dopo la tassa di soggiorno arriva un nuovo obbligo per gli immigrati NON comunitari, che, se di età superiore ai sedici anni (ad esclusione delle persone affette da patologie, dei minori non accompagnati e delle vittime di tratta), dovranno sottoscrivere un Accordo.
La firma li obbliga a seguire un percorso di inserimento e li inserisce dentro un ambizioso sistema di crediti e debiti, che introduce nuovi doveri, ma pochi diritti e tutti sulla carta. La firma è obbligatoria, perché è legata al rilascio del primo permesso di soggiorno. 
Agli stranieri saranno assegnati da subito 16 punti, che potranno aumentare se si seguiranno con esito positivo i corsi di lingua livello A2, di educazione civica (che saranno organizzati dalle Prefetture in 19 lingue). Concorrono all'aumento dei punti anche scelta del medico di base, la frequenza di percorsi formativi, l'avvio di attività imprenditoriali, la stipula di contratti di affitto. Al contrario ogni tipo di condanna civile o penale (anche non definitiva), illeciti amministrativi (multe) o tributari e altre misure punitive causeranno la perdita di punti. Chi perde tutti i punti, perderà il permesso di soggiorno; è previsto dall'Art. 4 bis del Testo Unico e si applica a tutti, ma ci sono delle eccezioni: soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea.
Da parte sua lo Stato, che firmerà l'Accordo, assicura la parità di trattamento e il dovere di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Secondo l’art 2 coma 6 del Decreto, “lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero…”. Si tratta di un'affermazione davvero ambiziosa, che, se impugnata dagli stranieri sfruttati o vessati, potrebbe aprire la strada per l'ennesima tutela per via giudiziaria dei diritti di parità di trattamento, già sanciti dalla Costituzione, e che dovrebbero essere assicurati attraverso adeguate misure politiche e non tramite percorsi discutibili come quello del permesso a punti.
L'Accordo di integrazione sarà firmato in due copie: una in italiano e l'altra, conforme all'originale, in una lingua comprensibile allo straniero di nuovo ingresso.
I punti saranno contenuti nel permesso elettronico e potranno essere verificati dal titolare del permesso di soggiorno attraverso un sito dedicato [vedi]. Pertanto, l'applicazione dell'Accordo di integrazione, in base all'andamento dei punti, potrà dare i seguenti scenari:
1) ACCORDO RISPETTATO se entro 2, massimo 3 anni, lo straniero raggiunge almeno 30 punti, supera l'esame di lingua italiana (livello A2) e la prova di cultura civica; l'aumento dei punti o la loro perdita prosegue negli anni successivi e, se scende sotto i 30 punti, non pregiudica il rispetto dell'Accordo.
2) ACCORDO NON RISPETTATO e conseguente espulsione se dopo 3 anni non sono stati raggiunti almeno 30 punti, se non si è superato l'esame di lingue italiana (livello A2) o se non si è frequentato con esito positivo il corso di cultura civica. L'Accordo non viene rispettato anche nel caso in cui si perdono tutti i punti. Se lo straniero che non rispetta l'accordo si troverà nella condizione di non poter essere espulso, l’inadempimento dell’accordo viene sospeso.
Come già detto, il rispetto dell'Accordo sembra essere tutto sulle spalle degli stranieri, ma la firma da parte dello Stato, che si impegna a garantire una sostanziale uguaglianza, può dare sostanza giuridica a un dovere che fino ad oggi era solo un obiettivo costituzionale: garantire pari diritti.

lunedì 30 gennaio 2012

Decreto Semplificazioni

Nel decreto previste semplificazioni per ciò che riguarda i lavoratori stagionali. Le nuove norme permetteranno ai datori di lavoro tempi più veloci per l'assunzione di lavoratori stagionali extracomunitari. 


Art. 26 – (Misure di semplificazione in materia di assunzioni di lavoratori stagionali in agricoltura)

1. All’articolo 24, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora lo sportello unico per l’immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

b) il lavoratore stagionale nell’anno precedente abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo».

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, la durata dell’autorizzazione al lavoro stagionale originariamente concessa può essere prorogata in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.».

2. L’autorizzazione al lavoro stagionale di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, può essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all’articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed è rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell’avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell’autorità consolare e la validità del permesso di soggiorno per lavoro stagionale si intende prorogata, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all’articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto.».