domenica 15 gennaio 2012

Comunicazioni obbligatorie per l’assunzione di lavoratori non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia

Le comunicazioni obbligatorie (CO) sono quelle che i datori di lavoro pubblici e privati devono trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.

A partire dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il “modello Q”, ma assolveranno gli obblighi previsti dall’art. 36 bis del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione inviando il modello “Unificato Lav” nei tempi previsti dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente all’assunzione.

Modello Unificato Lav
E’ il modulo mediante il quale tutti i datori di lavoro pubblici e privati, di qualsiasi settore adempiono all’obbligo di comunicazione dell’assunzione dei lavoratori, della proroga, trasformazione e cessazione dei relativi rapporti di lavoro, direttamente o tramite i soggetti abilitati.
Nel dettaglio, il modulo Unificato Lav consente la gestione delle comunicazioni inerenti:
· instaurazione di rapporto di lavoro;
· proroga di rapporto di lavoro;
· trasformazione di rapporto di lavoro;
· distacco;
· trasferimento del lavoratore;
· cessazione del rapporto di lavoro.

Le sezioni:
2. Datore di lavoro
3. Lavoratore
9. Dati invio
vengono sempre compilate, indipendentemente dal tipo di comunicazione.

Struttura del Modulo
Il modulo è composto da otto sezioni 

Quadro datore di lavoro
In questa sezione vengono indicati i dati identificativi del datore di lavoro obbligato e della sede di lavoro.

Codice fiscale Si inserisce il codice fiscale numerico a 11 cifre. Le ditte individuali ed i professionisti inseriscono il proprio codice fiscale alfanumerico
Denominazione datore di lavoro Si inserisce la ragione sociale del datore di lavoro ovvero il cognome e il nome in caso di ditta individuale o di professionista
Cognome, nome, sesso, data di nascita, comune (o stato estero) di nascita - Cittadinanza
Questi campi vengono compilati nel caso in cui il datore di lavoro in quanto persona fisica o in qualità di legale rappresentante nel caso di persona giuridica, sia di cittadinanza extracomunitaria o neo comunitaria in regime transitorio. Va compilato sempre (anche per i datori di lavoro non extracomunitari) quando vengono compilati i campi relativi alla sezione

Quadro lavoratore
In questa sezione vengono indicati i dati identificativi del lavoratore

Codice fiscale Si inserisce il codice fiscale del lavoratore anche nei casi in cui lo stesso viene rilasciato in via provvisoria. In questi ultimi casi esso è composto da 11 caratteri numerici
Cognome – nome - sesso - data di nascita - comune o stato estero di nascita Si inseriscono le informazioni anagrafiche del lavoratore. I campi relativi al sesso e comune o stato estero di nascita vengono selezionati dalle tabelle di riferimento
Cittadinanza Si inserisce la cittadinanza del lavoratore selezionandola dalla tabella “cittadinanza”
Comune di domicilio - CAP – indirizzo di domicilio Si inseriscono il Comune, il CAP e l’indirizzo del domicilio del lavoratore. il Comune si seleziona dalla tabella “Comuni e stati esteri”. Tale campo identifica il servizio competente nel cui elenco anagrafico va inserito il lavoratore. Il domicilio del lavoratore deve essere nel territorio nazionale. Nei casi di domicilio all’estero va indicata la sede ove ha luogo la prestazione di lavoro.
Livello di istruzione Si inserisce il livello di istruzione del lavoratore selezionando l’informazione livello di studio dalla tabella “titolo di studio” . Nel caso di lavoratori stranieri va valorizzata sempre la voce “nessun titolo di studio”.
Titolo di soggiorno Questo campo viene compilato nel caso in cui il lavoratore sia di cittadinanza extracomunitaria o neo comunitaria in regime transitorio. La tipologia viene selezionata dall’apposita tabella “status straniero”. La voce “in rinnovo” indica il possesso di un
documento scaduto per il quale è stata avanzata richiesta di rinnovo non ancora evasa
Numero del titolo di soggiorno Si inserisce il numero della carta o del titolo di soggiorno in corso di validità. In caso di documento “in rinnovo” viene indicato il numero di ricevuta rilasciata dall’ufficio postale presso il quale è stata inoltrata l’istanza di rinnovo
Motivo del titolo di soggiorno Si inserisce il motivo del titolo attingendo dalla tabella “motivo permesso”
Scadenza del titolo di soggiorno Si inserisce la data di scadenza del titolo di soggiorno, o documento equivalente, al momento della comunicazione, sia nel caso di primo titolo che dei successivi rinnovi. In caso di documento “in rinnovo” va inserita la data di scadenza del titolo di soggiorno originaria. In caso di documento “in attesa di titolo” va indicata la data “convenzionale” 01/01/1900. In caso di “carta permanente” si inserisce la data convenzionale 31/12/2099. Nel caso in cui lo status è valorizzato con il campo “altro provvedimento”, si inserisce la data del provvedimento medesimo.
Questura che ha rilasciato il titolo di soggiorno Si inserisce la sede della questura che ha rilasciato il titolo di soggiorno selezionandola dalla tabella “Questure”. Il campo non va compilato nel caso in cui il titolo di soggiorno sia “in attesa di permesso” o “in rinnovo”.

Per maggiori informazioni potete consultare il Manuale del Ministero del Lavoro da p. 6 a 10.

lunedì 9 gennaio 2012

Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno

Nella Gazzetta ufficiale del 31 dicembre scorso è stato pubblicato il Decreto del 6 ottobre 2011 che prevede una tassa che va dagli 80 ai 200 euro per chi chieda il rilascio o l'ennesimo rinnovo del permesso di soggiorno. Soldi che vanno ad aggiungersi a quanto gli stranieri residenti in Italia già versano per i costi amministrativi della pratica.
Il "Contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso  di  soggiorno" è previsto dal decreto del 6 ottobre 2011 dell'ex ministro dell'Economia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La tassa varia a seconda del tipo di permesso richiesto: "La misura del contributo per il rilascio e rinnovo  del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore  ad anni diciotto è determinata come segue: 
Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore  a tre mesi e inferiore o pari a un anno; 
Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni; 
Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo". 
La nuova tassa agirà dal 30 gennaio prossimo e non si applicherà ai richiedenti asilo.

I soldi così incassati dallo Stato andranno per in Fondo rimpatri, "finalizzato a finanziare  le  spese connesse  al  rimpatrio  dei  cittadini  stranieri  rintracciati  in posizione irregolare sul  territorio  nazionale  verso  il  Paese  di origine", in parte andranno al ministero dell'Interno per finanziare le attività di "ordine pubblico e sicurezza" del dipartimento della Pubblica sicurezza e le attività di accoglienza di competenza del Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione.

In questi giorni sono ci sono state numerose polemiche ma eliminare il il nuovo contributo sarà difficile, soprattutto in tempi brevi. Bisognerebbe infatti modificare la legge sulla sicurezza del 2009, che l'ha istituito, e quindi tentare la strada parlamentare sfidando il veto di Lega e Pdl.
Intanto però il governo cerca di ridurne gli effetti. 
“Fin dai prossimi giorni  sarà analizzata, d’intesa con il Ministero dell’Economia, la possibilità di introdurre una sostanziale riduzione degli importi del contributo, anche prevedendo esenzioni per particolari situazioni di reddito o composizione del nucleo familiare” ha spiegato giovedì sera il sottosegretario all’Interno Saverio Ruperto.
La revisione del contributo dovrebbe insomma tutelare redditi bassi e famiglie numerose. Il nuovo esecutivo sembra però aver chiaro anche quanto è ingiusto chiedere soldi a chi ha il permesso di soggiorno per finanziare le espulsioni.
“Una cosa – ha sottolineato Ruperto -  è contribuire, giustamente, alla copertura dei costi amministrativi legati al rilascio del permesso di soggiorno e alle altre attività connesse alla gestione del fenomeno immigratorio, altra cosa è invece aver introdotto un contributo a carico degli immigrati regolari, destinato al sostegno dei costi dei rimpatri degli irregolari”.

domenica 13 novembre 2011

Accordo di Integrazione e permesso a punti

E' stato pubblicato il regolamento, entrerà in vigore tra quattro mesi e riguarderà solo i nuovi arrivati.
Prevede di mparare l'italiano e l'educazione civica, mandare i figli a scuola, in generale  “rigare dritto”.  Sono gli impegni che da marzo dovrà onorare chi viene in Italia, se vuole continuare a vivere qui. 
E' arrivato in Gazzetta Ufficiale il regolamento sull'accordo di integrazione tra lo straniero e lo stato. Istituisce il cosiddetto “permesso a punti”, un sistema di “premi e punizioni” legati al comportamento degli immigrati in base a parametri scelti dal governo uscente.

L’accordo dovrà essere firmato presso lo  Sportello unico per l’immigrazione o in Questura dai cittadini stranieri che hanno almeno sedici anni, ma non è retroattivo. Scatterà infatti solo per quelli che entreranno in Italia dopo l’entrata in vigore del regolamento e chiederanno un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno. 

Firmandolo ci si impegna a conseguire entro due anni una conoscenza poco più che elementare (livello A2) dell’italiano e una conoscenza “sufficiente” dei “principi fondamentali della Costituzione”, delle ”istituzioni pubbliche” e “della vita civile in Italia”, in particolar modo per quanto riguarda sanità, scuola, servizi sociali, lavoro e obblighi fiscali. Ci si impegna poi a far frequentare ai figli la scuola dell’obbligo e si dichiara di aderire alla “Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione” del ministero dell’Interno.

Entro tre mesi  dalla firma si deve seguire un mini-corso gratuito di “formazione civica e informazione sulla vita civile” che dura tra cinque e dieci ore, svolto nella propria lingua d'origine o, se questo non è possibile, in una lingua a scelta tra: inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo e filippino. In questa occasione si ricevono anche informazioni sulle “iniziative a sostegno del processo di integrazione” (come ad esempio corsi gratuiti di italiano) attive nella provincia.

L’integrazione si misura con dei punti (o crediti), sedici dei quali vengono assegnati automaticamente alla firma dell'accordo. I punti sono associati alle conoscenze linguistiche, ai corsi frequentati e ai titoli di studio di ogni straniero, così come a determinati comportamenti, come la scelta del medico di base, la registrazione del contratto d’affitto e le attività imprenditoriali o di volontariato. I punti però si perdono in caso di condanne penali anche non definitive, misure di sicurezza personali e illeciti amministrativi e tributari.

A due anni dalla firma, lo Sportello Unico per l’Immigrazione esamina la documentazione presentata dallo straniero (attestati di frequenza a corsi, titolo di studio ecc.) o, se questa non c’è, lo sottopone a un test. In entrambi i casi la verifica si chiude con l’assegnazione di un punteggio: da trenta punti in su, l’accordo si considera rispettato, da uno a ventinove si viene “rimandati”, con l’impegno a raggiungere quota trenta entro un anno, ma se i punti sono zero o meno si perde il diritto di soggiornare in Italia e scatta l’espulsione.

Il Ministero dell’Interno curerà un’anagrafe dei firmatari dell’accordo di integrazione, nel quale saranno registrati anche tutti i punteggi, le cui variazioni verranno di volta in volta comunicate ai diretti interessati. Questi potranno naturalmente accedere all’anagrafe anche per controllare la loro posizione.

Una vera e propria rivoluzione per l'immigrazione in Italia, ma ci sarà tempo per prepararsi. Il regolamento sull'accordo di integrante infatti in vigore  centoventi giorni dopo la sua pubblicazione: l' appuntamento è fissato al 10 marzo 2012.





Fonte: www.stranieriinitalia.it