La giornata mondiale dell'infanzia del 20 Novembre nasce dall'approvazione della
Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia, dell'Assemblea delle Nazioni Unite del 20 novembre
1989 e ratificata dall'Italia nel 1991 con la legge n. 176.
Il
documento esprime il largo consenso su quali siano gli obblighi degli
stati e della comunità internazionale nei confronti dell'infanzia. Tra i principi sanciti, quattro sono fondamentali: il
principio di non discriminazione sancito all'art.2; il superiore
interesse del bambino sancito dall'art. 3; il diritto alla vita,
alla sopravvivenza e allo sviluppo; l'ascolto delle opinioni del
bambino sancito dall'art. 12, quest'ultimo prevede il diritto dei bambini di
essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardino, di
conseguenza è dovere dell'adulto tenere in considerazioni le
opinioni espresse. L'art. 12 dichiara la necessità di nominare una
figura addetta all'ascolto, stabilire i tempi e cercare di farlo
esprimere al meglio, se la persona appartiene ad enti pubblici, deve
possedere una preparazione qualificata.
Nell'articolo
20 della Convenzione viene sancito il diritto dei minori, temporaneamente o definitivamente privati del
loro ambiente familiare, a ricevere l’assistenza e la protezione
dello Stato in cui si trovano.
La
condizione dei minori stranieri non accompagnati e` stata fino ad
oggi trattata marginalmente nel diritto comunitario, prendendo in
considerazione in ogni caso solo la dimensione di “straniero”.
In
Italia l’assegnazione della tutela avviene per risoluzione di un
organismo giudiziario (un giudice o il Tribunale) che designa la
persona o l’istituzione incaricata ed effettua altresi`
un’attivita` di controllo del suo operato.
In
base alla legislazione nazionale per “minori stranieri non
accompagnati” si intendono i
minorenni non aventi cittadinanza italiana o d’altri Stati
dell’Unione Europea che, non
avendo presentato domanda di asilo politico, si ritrovano per
qualsiasi causa nel territorio
dello Stato privi d’assistenza e rappresentanza da parte dei
genitori o d’altri adulti
per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti
nell’ordinamento italiano
(art. 1, comma 2 del DPCM 535/99; D.P.R. 303/2004, art. 1).
Ci sono criteri oggettivi di
concessione del
permesso di soggiorno, tutti i minori che si
trovano nel sistema di
protezione dovrebbero ottenere un permesso valido fino ai 18 anni
(permesso di soggiorno
per minore eta`).
La
Legge 129/2011 di conversione del decreto legge n. 89/11 pubblicata
in G.U. Il 05.08.2011 ha modificato l’art.
32 del Testo Unico sull’immigrazione (D.lgs.286/1998),
già modificato dalla Legge 94/2009.
Prima
della modifica approvata con Legge
129/2011, l’art. 32 prevedeva che ai fini dell’ottenimento di un
permesso di soggiorno al compimento della maggiore età i minori
stranieri non accompagnati dovessero
soddisfare due requisiti
previsti dalla norma:
essere affidati o sottoposti a tutela, trovarsi in Italia da almeno
tre anni e aver partecipato a un progetto di integrazione sociale e
civile per almeno due anni. Secondo questa precedente normativa, i
minori che non potevano dare prova di essere sul territorio italiano
da almeno tre anni e di aver aderito a un progetto di integrazione da
almeno due anni,
potevano riscontare delle difficoltà ad ottenere un permesso di
soggiorno al compimento della
maggiore età anche se affidati o sottoposti a tutela.
L’art.
32 come modificato dalla Legge 129/2011 stabilisce invece che i
requisiti previsti dalla normativa al fine dell’ottenimento di un
permesso di soggiorno al compimento della maggiore età siano
alternativi
fra loro, per cui possono ottenere
la conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore
età i minori stranieri non accompagnati che si trovino in
una delle
seguenti condizioni: essere affidati o sottoposti a tutela e
aver ricevuto un parere positivo da parte del Comitato minori stranieri oppure trovarsi in
Italia da almeno tre anni e aver partecipato a un progetto di
integrazione sociale civile per almeno due anni.
La
presa in carico di un minore straniero non accompagnato vincola il
Comune ad una serie di azioni che rendono concreta la protezione
giuridica del minore medesimo, oltre che quella materiale e
socio-psicologica. In capo al Comune sussiste l’obbligo di
segnalare al Comitato per i minori stranieri i minori presi in carico
dai Servizi Sociali, di conseguenza il Comitato sara` in grado di
verificare le misure di protezione attivate nei confronti del minore
ed eventualmente individuare l’opportunita` di un rimpatrio
volontario assistito o l’avvio di un percorso di integrazione in
Italia. L’ordinamento giuridico, inoltre, obbliga l’Ente Locale
a segnalare i minori in stato di abbandono alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e ad esplicitare luogo
e condizioni materiali in cui si trovano i minori stessi.
Nell'intervista
andata in onda Martedì 20 novembre, durante la trasmissione
“Ondemigranti” abbiamo avuto modo di confrontarci con Carlotta
Bellini, responsabile dell'area protezione di Save the Children.
organizzazione internazionale indipendente che dal 1919 lavora per
migliorare concretamente la vita dei bambini in Italia e nel mondo.
Nell'ottobre
2011 Save the Children ha pubblicato il rapporto L’accoglienza
temporanea dei minori stranieri non accompagnati arrivati via
mare a Lampedusa nel contesto dell’emergenza umanitaria Nord
Africa, in cui si descrivono le condizioni di accoglienza dei
minori non accompagnati trasferiti, tra luglio e settembre 2011, da
Lampedusa nelle 24 Strutture di Accoglienza Temporanea (SAT) che si
trovano in Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia e Toscana.
In
circa 3 mesi sono stati 1.028 i minori non accompagnati trasferiti da
Lampedusa nelle SAT, pari al 40% circa dei minori non accompagnati
sbarcati a Lampedusa dall‟inizio del 2011 (2.594). Di questi, 572
(pari al 56%) hanno tra i 16 ed i 17 anni; i più grandi, che hanno
compiuto 18 anni nel 2011, essendo nati nel 1993, sono 116 (pari al
11%). 334 minori (33%) hanno tra i 14 ed i 16 anni. I più piccoli
sono 6, di cui 2 hanno 12 anni e 4 13 anni. La maggior parte dei
minori non accompagnati trasferiti da Lampedusa nelle SAT proviene
dalla Libia ed è originaria di paesi dell‟Africa
sub-sahariani. Gli altri sono originari di Pakistan e
Bangladesh, Corno d‟Africa
e Libia (4). Sono invece 295 i minori non accompagnati provenienti
dalla Tunisia ed originari di questo Paese, tutti trasferiti da
Lampedusa in Sicilia , Calabria e Campania.
Carlotta
Bellini ha sottolineato le diverse criticità causate dalla mancanza
di un sistema nazionale di tutela ed una normativa standardizzata e
coordinata centralmente, sottolineando come l'assenza di queste procedure standard non permetta la soddisfazione dei bisogni dei
minori nel lungo periodo, sia italiani che stranieri.
1Art.
20 Convenzione ONU sui diritti dell'infazia
1.
Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato
del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in
tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione
e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.
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